GIUDICI PER LE STREGHE.

 

Ho voluto inserire questo breve pezzo del famoso “MARTELLO DELLE STREGHE” per introdurre un pensiero che gira in mente da diverso tempo: Chi condannava la stregoneria e le streghe? Era forse la chiesa? Se si leggono attentamente atti di processi alle streghe si scoprirà che erano gudici civili (secolari) a condannare per stregoneria, ai tribunali ecclesiastici spettavano i giudizi sull’eresia, scisma ecc. Non mi dilungo oltre e vi lascio alla lettura della prima questione relativa alla parte terza del Malleus di Heinrich Institor e Jakob Sprenger
CHI è IL GIUDICE COMPETENTE PER LE STREGHE
Le streghe e i fautori, protettori e difensori delle streghe sono forse soggetti alla giurisdizione ecclesiastica diocesana e a quella civile in modo che gli inquisitori della depravazione eretica siano esonerati dall’inquisizione nei loro confronti? La risposta è affermativa. Infatti il diritto dice: Le faccende della fede, che godono del massimo privilegio, non devono essere ostacolate da altre preoccupazioni, (VI Decretali, V, 5,2,8) è evidente, quindi, che gli inquisitori della peste eretica, incaricati dalla Sede Apostolica, non devono intromettersi in questioni di divinazione e di sortilegio, a meno che queste non sappiano di eresia, nè punire chi esercita tali attività, ma lasciare che costoro vengano puniti dai giudici competenti. E non sembra di ostacolo il fatto che qui non sia menzionata l’eresia dlle streghe, poichè esse sono sottoposte alle medesime pene nel foro della coscienza: se il peccato degli indovini e degli stregoni è nascosto, viene imposta una pena di quaranta giorni, se invece è notoria, viene rifiutata l’eucarestia (Graziano, Decretum III, 2,95). Ma per coloro che subiscono le medesima pena è stato pronunciato il medesimo giudizio; inoltre sembra che la colpa sia identica per enrambi: come gli indovini estraggono a sorte il giudizio, così le streghe aspettano ed esigono dai diavoli i danni delle creature, e chiedono illecitamente alle creature quello che va chiesto solo a Dio. Perciò in entrambi i casi si compie un peccato di idolatria. In questo senso Ezechiele nota che il re di Babilonia si fermò ad un bivio, all’inizio di due strade e, mischiando le frecce, interrogò gli idoli (Ezechiele 21,26) . Inoltre, si può dire che il Canone opera una riserva nel caso degli indovini e dei veggenti a proposito del crimine di eresia, per cui devono sottostare al giudizio degli inquisitori, quando dice: A meno che non sappiano manifestamente di eresia e quindia almeno gli indovini e i veggenti eretici sono sottoposti agli inquisitori. Ma non è vero, perchè in questo caso occorrerebbe ammettere l’esistenza di indovini artificiali, che non sono menzionati in nessun passo delle scritture. E ancora se le streghe sono sottoposte al giudizio degli inquisitori, questo avverrà per il crimine di eresia; ma si può provare che esistono cose che le streghe fanno senza incorrere nel crimine di eresia. Infatti un peccato davvero orribile, come quello di calpestare il corpo di Dristo nel fango, può compiersi senza che vi sia errore nell’intelletto e di conseguenza anche senza eresia, perchè è effettivamente possibile che qualcuno creda che lì ci sia veramente il corpo di Cristo e tuttavia lo getti nel fango per compiacere il diavolo [….] E ancora, come Salomone manifestò riverenza per gli dei delle mogli per compiacerle (1 Re II, 4,13), non per questo incorreva nella perfidia dell’apostasia, perchè con la mente fedele mantenne sempre la vera fede. Allo stesso modo le streghe che manifestano riverenza al diavolo per un patto stretto con lui e che tuttavia mantengono in cuore la fede, non possono essere proclamate eretiche. E inoltre, se qualcuno dicesse che tutte le streghe devono rinnegare la fede ed essere giudicate come eretiche, gli si risponderà che, nel caso steso in cui queste rinnegassero la fede con la mente e con il cuore, non dovrebbero più essere chiamate eretiche, ma apostati. Infatti c’è differenza fra l’eretico e l’apostata. CONTINUA…